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Piccola proprietà contadina

Agevolazioni fiscali PPC
nuove disposizioni



Il Decreto “mille?proroghe” (Dl 30 dicembre 2009, n. 194) in sede di conversione con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 (S.O. n. 39 alla G.U. n 48 del 27 febbraio 2010) ha accolto una norma di grande interesse per il settore agricolo, sollecitata ed ottenuta dalla Confederazione Italiana Agricoltori, che i più si aspettavano di trovare inserita nella legge Finanziaria per il 2010: si tratta della disposizione che assicura fino a tutto il 2010 l’applicazione delle agevolazioni fiscali per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, previste originariamente
dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.

Lo ha fatto in sede di conversione approvando (art. 2, comma 4bis) un emendamento il cui contenuto si differenzia in modo sostanziale dai vecchi cliché per la meticolosità e l’attenzione usata nel definire le condizioni e gli effetti della disposizione agevolativa.

Non si tratta dunque di una proroga
sic ed simpliciter ma di una vera e propria norma novellata; ciò spiega del perché si sia usata un’opzione così completa nella definizione del testo proposto e sostanzia le ragioni di una decorrenza non contigua alla precedente ma conseguente all’entrata in vigore della legge di conversione; per cui tutti gli atti stipulati dal 1° gennaio al 26 febbraio 2010 sono esclusi dall’applicazione dell’agevolazione.
Il testo approvato così dispone
“ 4?bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”.

Volendo aderire alla tesi più immediata si potrebbe concludere sul valore innovativo della norma, orfana quindi dell’intera produzione normativa che in questi 55 anni si è sviluppata, a partire dalla legge 604 del 1954, attorno alla costituzione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina; si tratta di un’impostazione che tuttavia va sottoposta a conferma, per così dire è
sub?iudice.
Tant’è che gli stessi notai che hanno iniziato a rogitare in forza della nuova norma pretendono la produzione degli stessi documenti già richiesti in vigenza piena della legge 604/54, ivi compreso il certificato provvisorio (da confermare successivamente con quello definitivo) a supporto del pagamento delle imposte indirette in misura fissa (Registro, Ipotecaria e catastale).
Seppur in modo informale della necessità di avere un parere autorevole è già stata sensibilizzata l’Agenzia delle Entrate da cui ci si aspetta celerità e chiarezza.

Destinatari dell’agevolazione fiscale sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti all’Inps nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, oltre alle “società agricole” con qualifica IAP di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/05.

Agevolazione che si riassume nei seguenti benefici: Imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di euro 168, imposta catastale nella misura ordinaria dell’1%.

Attenzione viene riservata dalla norma anche alle cause di decadenza dalle predette agevolazioni individuate:
?? nell’alienazione volontaria dei terreni oggetto del beneficio prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti;
?? nella cessazione della loro coltivazione o conduzione diretta sempre entro il termine di cinque anni dalla stipula dell’atto.

Non incorre tuttavia nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il quinquennio dall’acquisto, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il 3° grado o di affini entro il 2° grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché in caso di alienazione conseguente all’attuazione di politiche volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore
.

Inoltre il testo normativo fa richiamo all’art. 11, commi 2 e 3, del Dlgs n. 228/2001 con i quali si dispone che: l’estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto.


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