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Pensione di Vecchiaia

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PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è la principale prestazione di ogni sistema previdenziale. I requisiti assicurativi e contributivi richiesti in regime generale, per il conseguimento di questa prestazione sono stati novellati dal Decreto legislativo n.503/92 e si diversificano in relazione al sistema di calcolo utilizzato per la sua liquidazione.


Pensione di vecchiaia liquidata con il sistema retributivo e misto

Rispettivamente:

* lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995
* lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995

Età pensionabile

Uomini 65 anni di età
Donne 60 anni di età

Gli invalidi all’80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 se donne

Anzianità contributiva Almeno 20 anni di anzianità contributiva pari a n. 1040 settimane

Cessazione rapporto di lavoro Per i lavoratori dipendenti


Il vecchio requisito di 15 anni di contribuzione viene mantenuto per i lavoratori che al 31.12.1992:

* avevano maturato un’anzianità contributiva pari a 15 anni
* erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria
* avevano già compiuto l’età pensionabile
* avevano, se dipendenti pubblici, anche un solo contributo.


Decorrenza La pensione decorre alternativamente dal primo giorno del mese successivo a quello:di compimento dell’età pensionabile

Oppure
di perfezionamento dei requisiti contributivi

Oppure
di cessazione del rapporto di lavoro


Pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo

(lavoratori primi di contribuzione precedente il 01.01.1996)

La pensione di vecchiaia “contributiva”, istituita dalla legge 335/95 sostituisce, come unica prestazione, la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità previste nella precedente legislazione.


Età pensionabile Al compimento del 57° anno di età sia per gli uomini che per le donne

Anzianità contributiva Almeno 5 anni di contribuzione effettiva

Attività lavorativa Cessazione di attività lavorativa dipendente


Misura minima

La liquidazione della pensione, prima del 65° anno di età, è soggetta alla condizione che l’importo non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. Alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non si applicano le regole di integrazione al trattamento minimo.


Normativa in vigore dal 01.01.2008

La legge delega sulla riforma delle pensioni, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 29 luglio 2004, definisce, a partire dal 01.01.2008, i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (lavoratori privi di contribuzione precedente al 01.01.1996):



Età pensionabile

65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Si prescinde dall’età in presenza di almeno 40 anni di contribuzione effettiva


Anzianità contributiva


Almeno 5 anni di contributi effettivi


Attività lavorativa

Cessazione di attività lavorativa dipendente

Misura minima

Anche la nuova normativa stabilisce che l’importo della pensione, se liquidato prima dei 65 anni, non può essere inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. Di conseguenza questo requisito riguarda esclusivamente le donne che vanno in pensione a 60 anni.

per informazioni:

TERAMO - Via P.Gammelli, 8 - Tel. 0861.245432
ATRI - Via Cherubini, 10 - Tel. 085.87723
CASTELNUOVOVOMANO - Via Giusti, 14 - Tel. 0861.570205
CASTIGLIONE M.R. - Via G.Falcone - Tel. 0861.990479
GIULIANOVA - Via Ruetta Scarafoni snc - Tel. 085.8006064
NERETO - Via E.Fermi, 1 - Tel. 0861.82203
MONTORIO A.V. - P.zza Orsini, 11 - Tel. 0861.591994

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