FISCO
Il Ravvedimento costerà meno
Il recente Dl anti-crisi provvede anche a rideterminare, al ribasso, l'entità delle sanzioni dovute con il ravvedimento operoso. Viene stabilito che se la regolarizzazione di un omesso o parziale pagamento dell'imposta viene eseguita entro 30 giorni, la sanzione si riduce a un dodicesimo del minimo (in luogo di un ottavo del minimo).
Se, invece, il ravvedimento, sia per gli omessi versamenti che per le altre violazioni, viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, la sanzione si riduce a un decimo del minimo (anziché a un quinto).
Nel caso di regolarizzazione di una dichiarazione omessa nei 90 giorni, la sanzione viene stabilita nella misura di un dodicesimo del minimo, anziché di un ottavo del minimo.
La riduzione delle penalità per il ravvedimento operoso si deve proprio all'inserimento nel panorama tributario dei nuovi istituti dell'adesione ai PVC (processo verbale di constatazione) e della nuova adesione agli inviti del Fisco.
Peraltro, della nuova entità delle sanzioni ridotte previste per il ravvedimento operoso si potrà tenere conto anche per l'adempimento dell'acconto di novembre.
Ad esempio, se in passato il contribuente calcolava l'acconto con il metodo previsionale e poi in sede di saldo si rendeva conto di avere determinato un acconto insufficiente, poteva utilizzare il ravvedimento operoso con una sanzione del 6 per cento. Ora, invece, la penalità si riduce al 3 per cento.
Per le imprese di rilevanti dimensioni, con volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, viene infine prevista la possibilità di un controllo sostanziale delle dichiarazioni già entro l'anno successivo a quello di presentazione.
Fonte del sole 24ore del 29/11/2008