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ICI 2008

ICI

Scadenza pagamento ICI
C'e' tempo fino al 16 giugno per pagare l'acconto ICI, dovuto per seconde case e per immobili con destinazione diversa da quella abitativa.

Tra le scadenze fiscali di questo mese va tenuta d’occhio quella di martedì 16 giugno, termine ultimo per pagare l’Imposta Comunale sugli Immobili senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Calcolo dell'imposta Ricordiamo infatti che il decreto legge numero 93 del 27 maggio 2008
ha abolito l’ICI, ma solo per le case utilizzate come abitazione principale, mentre la tassa rimane in vigore per molti altri tipi di immobili, come le seconde case dato in affitto, i negozi, gli uffici e i terreni, nonché per le case di lusso anche se adibite a prima abitazione.

L’esenzione riguarda non solo le prime case ma anche le rispettive pertinenze, come box e cantine, anche se alcuni comuni possono fissarne un tetto massimo per le quali si può usufruire dell’esenzione.
Alcuni comuni esentano dal pagamento anche immobili assimilati a prima casa, come alloggi dati in uso gratuito a parenti o abitazioni di anziani che vivono in case di riposo.

Gli immobili di lusso, invece, quelli di categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), restano soggetti al pagamento della tassa sulla casa, anche se adibiti ad abitazione principale.
I comuni potranno comunque stabilire delle riduzioni dell'imposta per uso come prima casa.

Ad essere soggetti all’imposta saranno, oltre alle case date in locazione, anche tutti quelli immobili aventi destinazione differente da quella residenziale, come uffici e negozi, nonché le aree fabbricabili e i terreni agricoli.


L’imposta si calcola applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni stabilite dai comuni.
La base imponibile è data dalla rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per vari fattori a seconda del tipo di immobile.
Ad esempio, il fattore per cui moltiplicare la rendita rivalutata è pari a 100 per abitazioni private, uffici pubblici, depositi e autorimesse; 50 per alberghi, teatri, cinema, uffici e studi privati; 34 per negozi e botteghe.

Modello F24 per pagamento ICI



Il pagamento viene effettuato in due rate. L’acconto, da versare appunto entro il 16 giugno, è pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2008. Il conguaglio, da pagare entro il 16 dicembre, è a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e si calcola applicando aliquote e detrazioni del 2009.

Il pagamento può essere effettuato con il modello F24 presso le banche convenzionate, presso gli uffici postali, presso il concessionario della riscossione o per via telematica, oppure con bollettino postale con le stesse modalità.




COME SI CALCOLA L'ICI

Calcolare l'ICI

L'ICI, imposta comunale sugli immobili, deve essere pagata dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli e da coloro che godono di diritti reali su tali immobili.

Per il calcolo bisogna partire dalla rendita catastale che potrà essere acquisita direttamente con una visura al catasto di appartenenza oppure online.

Per quanto riguarda i fabbricati l'imposta si calcola moltiplicando la
rendita catastale per 100 (nel caso di abitazioni ad uso civile) oppure per 50 nel caso di immobili classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e infine per 34 per quelli rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
In tutti i casi il risultato andrà maggiorato del 5 per cento.

L'importo ottenuto dovrà essere poi moltiplicato per
l'aliquota ICI dettata dal comune di appartenenza (dal 4 al 7 per mille).
CALCOLO
(Rendita catastale x 105 x aliquota / 1000) / 2 = rata semestrale
(Il risultato finale equivale all'imposta relativa all'intero anno e riferita ai 1000/1000 di proprietà.)

IMMOBILE SENZA RENDITA CATASTALE ?
ICI rendita catastale
Se al fabbricato non è stato ancora attribuito una rendita catastale oppure la rendita attribuita a suo tempo non è più adeguata per variazioni strutturali o di destinazione d'uso, potremo far riferimento alla
categoria e quindi alla rendita catastale attribuita a fabbricati similari.

Ricordiamo che, quando si effettua una ristrutturazione che comporti variazione della categoria catastale e, quindi, della relativa rendita, (ad esempio se cambia il numero di vani di un appartamento) va presentata denuncia di
variazione catastale all'Agenzia del Territorio.

ALIQUOTE
ICI rendita catastaleI comuni possono
deliberare aliquote Ici in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.
L'aliquota fino ad un minimo del 4 per mille può essere concessa dai comuni, per l'immobile
locato con contratto registrato ad un inquilino che lo utilizzi come abitazione principale.

I comuni ad alta densità abitativa possono aumentare fino al limite del 9 per mille l'aliquota Ici limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni.

AGEVOLAZIONI PER AFFITTI CONTENUTI
Agevolazioni ICI per affitti contenutiPer favorire la stipula di contratti di locazione con affitto più contenuto rispetto a quello libero, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote Ici più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi locali definiti fra organizzazioni della proprietà e dell'inquilino. L'aliquota agevolata potrà essere inferiore al limite minimo del 4 per mille.
ICI agevolazioni per disabili e anziani
Anche anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locata, potranno beneficiare dell'agevolazione di abitazione principale.

AGEVOLAZIONI PARTICOLARI
# Agevolazioni particolari ICI I comuni possono fissare aliquote Ici anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
# Agevolazioni particolari ICI Qualora i contribuenti effettuino interventi volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

SANZIONI PER RITARDATARI
Sanzioni ICI per ritardatari
Innanzitutto i contribuenti che omettono o eseguono in ritardo il pagamento dell' ICI, possono regolarizzare la loro posizione debitoria evitando l'applicazione della sanzione ordinaria, a condizione che la violazione non sia stata già contestata o comunque non siano iniziati verifiche amministrative.

Infatti anche per chi non ha mai versato l'ICI su un immobile di proprietà e che non ha mai ricevuto accertamenti da parte del Comune, può effettuare il versamento spontaneo anche prima del 2004 per avvalersi del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del DLgs 472/97.
# Comunque le sanzioni ordinarie sono ridotte: al: 3,75 % se il versamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza come termine ultimo.

# al 6 % se il versamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia ICI 2009.

Sanzioni ICI per ritardatari Il versamento della sanzione deve essere versato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché quelli degli interessi dovuti, calcolati ad un tasso del 3 % annuo, applicati però giorno x giorno e cioè pari allo 0.0082191 % per ogni giorno di ritardo.




Per conoscere le aliquote ICI, del tuo Comune
clicca sul link.


http://www.webifel.it/ici/ici2000.asp

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