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Dichiarazione vitivinicola

SCADENZA DICHIARAZIONE VITIVINICOLA 2011

per la campagna 2009/2010 il termine di presentazione è il 15 gennaio ( per chi deve presentare la denuncia alla CCIAA vale la stessa scadenza )

Modalita' di compilazione e presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino (dichiarazione vitivinicola)
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Con il Decreto Ministeriale 8 ottobre 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 245 del 18/10/2004) e la Circolare AGEA n.508 del 12 ottobre 2004 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29/10/2004 Supplemento Ordinario n. 160) sono state definite le modalità di presentazione della dichiarazione vitivinicola – che comprende le dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione vino

Chi deve presentare la dichiarazione
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di raccolta delle uve:

i produttori di uva (persone fisiche o giuridiche e associazioni), compresi quelli che producono uva a duplice attitudine – destinata alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi – e i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino:

tutte le persone fisiche o giuridiche e le associazioni - comprese le cantine cooperative di vinificazione - che nella campagna in corso:

  • hanno prodotto vino;
  • detengono alla data del 30 novembre prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve, mosti, vini nuovi ancora in fermentazione anche se destinati ad utilizzazioni diverse (succhi di frutta, acetifici, ecc.);
  • hanno acquistato e/o trasformato prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.


Sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni:

  • i produttori la cui produzione di uve viene interamente consumata come tale, oppure essiccata o trasformata direttamente in succo d’uva;
  • i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,10 ettari di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto alcuna forma;
  • i produttori che consegnano tutte le uve prodotte ad un unico organismo associativo, che devono compilare unicamente l’allegato F2 alla dichiarazione presentata dall’organismo associativo;
  • i produttori che, vinificando nei propri impianti i prodotti acquistati, ottengono meno di 10 ettolitri di vino, che non è stato e non verrà commercializzato sotto alcuna forma.


I produttori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza effettuare alcuna manipolazione e senza acquistare altri prodotti vinicoli, possono utilizzare la dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola al posto del prescritto registro di carico e scarico.

Come e quando va presentata la dichiarazione
Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 10 dicembre di ciascun anno.

Il modello per la presentazione della dichiarazioni è unico e riguarda sia la dichiarazione di raccolta delle uve sia la dichiarazione di produzione vino. Il modello fa riferimento ad un’unica provincia: quindi nel caso di un vigneto che insiste su province diverse, è necessario presentare tante dichiarazioni quante sono le province interessate.

Coloro che hanno acquistato e/o trasformato prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre devono presentare la dichiarazione con riferimento alla provincia in cui è ubicato il centro di intermediazione.

Le dichiarazioni possono essere presentate con le seguenti modalità:

  • tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) presso cui è depositato il fascicolo aziendale;
  • direttamente ad AGEA.


Per i dichiaranti in proprio, che non si avvalgono dell’assistenza di un CAA, AGEA ha predisposto sul sito internet del Sistema Informativo Agricolo Nazionale www.sian.it una funzione per la stampa gratuita del modello di dichiarazione in bianco con codice a barre.

Sanzioni
La mancata presentazione delle dichiarazioni entro i termini e con le modalità stabilite comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 309,87 a euro 3.098,74 prevista dal Decreto legislativo n°260 del 10 agosto 2000 (art.1 comma 9) e delle sanzioni previste dal Reg. CE 1282/2001 art. 12 e 13 (esclusione dagli aiuti al magazzinaggio privato e alla distillazione).

Norma di riferimento
Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo Pubblicato sulla G.U. CE n. L 179 del 17/07/1999


LINK utile

informazioni Camera di Commercio di Teramo

Albi, Ruoli e Registri

http://www.te.camcom.it


al link http://www.te.camcom.it/show.jsp?page=47713

modulistica denucia uve





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