Ammortizzatori sociali
Indennità di disoccupazione: l'Inps illustra il regime "speciale"
Le novità principali introdotte riguardano:
- l'aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali: ai lavoratori richiedenti la prestazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, 1° comma, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, viene riconosciuta una indennità della durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare. Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- l'aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti: ai lavoratori richiedenti la prestazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, viene riconosciuta una indennità della durata massima di 90 giornate di indennità nell'anno solare. Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
- l'estensione, per il triennio 2009-2011, di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione o del licenziamento, presso l'azienda interessata dalla crisi. Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni. In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.
inserito : 10 marzo 2009