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Sicurezza stradale: Esposizione nei locali Pubblici delle Tabelle relative agli alcolici


In data 8/9/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210, il Decreto 30 Luglio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Socialicontenente le «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione». Il decreto ha dato attuazione all’art. 6, commi 2 e 4, del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160
La norma in questione impone a partire dal
23 settembre 2008 l’obbligo per il titolare o gestore del locale di esporre all’entrata, all’interno ed all’uscita dei locali le tabelle che indicano sia quali sono i sintomi da intossicazione alcolica sia i quantitativi degli alcolici più diffusi la cui ingestione può determinare il superamento del limite consentito di tasso alcolemico.
Qualora non si ottemperi a tale obbligo entro il 23 settembre 2008 è prevista la chiusura del locale da 7 a 30 giorni.
Il decreto prevede altresì per i locali dove, dopo le 2 della notte si «svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di somministrazione di bevande alcoliche», la cessazione della somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (sono considerate alcoliche le bevande con un contenuto di alcool in volume superiore all’1,2 %).

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