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36% ristrutturazione

Come richiedere la detrazione del 36%

In questo articolo parleremo degli adempimenti da seguire per accedere ai benefici fiscali per la detrazione del 36% IRPEF sui lavori di ristrutturazione.

La
riforma finanziaria del 2009 prevede una proroga di quelle che erano le agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione delle costruzioni destinate ad uso abitazione.

La legge del 24 dicembre 2007 n 244, è questa la legge che definisce i parametri della manovra finanziaria del 2008, agli art 17 e 18 avalla la precedente normativa.

Il primo dei due articoli, stabilisce infatti che
sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative a:

- interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

-interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

Moduli da compilare per la richiesta di detrazione IRPEF.

Un aiuto per i nostri Utenti che potranno, senza l'ausilio di un professionista, gestire la pratica e tutte le procedure per una esatta compilazione dei moduli.

Potremo scaricare dei fac-simile da compilare per dare il via alla pratica.

Trasmissione della richiesta di detrazione IRPEF a mezzo raccomandata.

La prima cosa da fare è
inviare il modulo di comunicazione per la detrazione del 36 per cento ai fini IRPEF per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Centro Servizi di Pescara, Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.

Scarica (fac-simile) modulo detrazione 36%.


Nel modulo vanno indicati:

Dati del dichiarante per agevolazione fiscale.

- Inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione.

- Barrare la relativa casella se siamo possessori (proprietari o titolare di altro diritto reale) o detentore (locatario, comodatario) dell'immobile.

- Se i lavori di ristrutturazione riguardano parti comuni di edifici residenziali si dovrà barrare la casella
AMMINISTRATORE se il soggetto che trasmette la comunicazione è l'amministratore del condominio, o CONDOMINO se il soggetto è uno dei condomini.

Naturalmente si dovranno indicare i dati anagrafici di colui che trasmette il modulo e nell'apposito spazio il codice fiscale del condominio.

Dati dell'immobile per esenzione IRPEF.

- In questa sezione si dovranno indicare i dati (rilevabili dal certificato catastale) relativi all'immobile sui quali sono stati effettuati i lavori.

- In mancanza di dati catastali si potrà indicare se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.

- Se i lavori sono stati effettuati dal locatario o dal comodatario si dovranno indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.

Documentazione allegata per agevolazioni IRPEF.

Barrare le caselle dei documenti allegati alla domanda.

- Copia della DIA o permesso per costruire.
- Dati Catastali.
- Copie delle ricevute del pagamento ICI dal 1997.
- Delibera assembleare e tabella millesimale per lavori condominiali.
- Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed eventuale consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.
- Se abbiamo difficoltà a reperire la documentazione suddetta, potremo inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dovremo dichiarare di essere in possesso della documentazione necessaria.

Scarica (fac-simile) dichiarazione sostitutiva.

IMPORTANTE

Per ogni unità immobiliare andranno trasmesse altrettante comunicazioni;

il modello va compilato in stampatello e con chiarezza in modo che sia letto dal sistema ottico predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Comunicazione all'ASL di inizio opera.

Sempre
prima dei lavori di ristrutturazione si dovrà trasmettere una seconda raccomandata (con ricevuta di ritorno) contenente una comunicazione all' ASL di competenza nel territorio dove è ubicato l'immobile.

Scarica (fac-simile) comunicazione all'ASL.


Nella comunicazione andranno specificati:

  • l'ubicazione dei lavori;
  • i dati del committente;
  • la natura delle opere;
  • la data di inizio dei lavori;
  • l'impresa esecutrice;
  • l'assunzione, da parte dell'impresa, della responsabilità al rispetto delle regole sulla sicurezza e di contribuzione (deve sempre essere rilasciata dall'impresa ma non sempre inviata, leggi il prossimo box).



Dichiarazione dell'impresa per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Se i lavori di ristrutturazione non superano i
200 operai/giorni o per cantieri che non comportano rischi particolari, non c'è l'obbligo di trasmettere all'ASL la dichiarazione dell'impresa che dovrà comunque essere rilasciata al committente e conservata dallo stesso.

Questo per dare la possibilità al richiedente, di non perdere i benefici qualora vengano accertate violazioni a tali adempimenti da parte dell'impresa.

Scarica (fac-simile) dichiarazione impresa.

La dichiarazione deve essere
firmata in carta semplice dal rappresentante legale dell'impresa.

Nel caso di più imprese, la dichiarazione dovrà essere rilasciata
da ognuna di esse.

Nel caso prima dei lavori non siano state ancora individuate le ditte appaltatrici, la dichiarazione potrà essere inviata
successivamente.

Pagamento dei lavori di ristrutturazione.

Ricordiamo che è indispensabile effettuare il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione solo tramite bonifico bancario da cui risulti:

la
causale del versamento;
il
codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione;
la
partita IVA o il codice fiscale dell'impresa beneficiaria del bonifico.

Se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi.

Nel caso sia stato indicato solo il
codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al centro servizi, niente paura , la detrazione viene riconosciuta anche agli altri aventi diritto purché questi indichino nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

Nel caso di lavori condominiali, nel bonifico dovrà essere trascritto il codice fiscale del condominio, quello dell'Amministratore, e dell'eventuale condomino che ha provveduto al pagamento materiale della spesa.

Nel caso di
comproprietà dell'immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere intestate agli stessi nominativi.

Tuttavia se nel bonifico è stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, per gli altri partecipanti non decade la possibilità di ottenere il beneficio a meno che questi non si dimentichino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.


IMPORTANTE

Nella causale del versamento si dovrà indicare la tipologia dei lavori con la successiva dicitura " Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, n. 41 ".


inserito : 22 gennaio 2009

PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2010

QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLABILI




Possono godere della detrazione i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria (riparazioni o sostituzioni senza innovazione), solo se effettuati sulle parti comuni;
  • manutenzione straordinaria (comprendono al loro interno anche i connessi lavori ordinari necessari al completamento dell'opera, e non soggette necessariamente ad autorizzazioni comunali);
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • realizzazione o acquisto dal costruttore di box o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al risparmio energetico, specialmente se rivolte all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
  • opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica, comprendenti anche quelle necessarie alla redazione della documentazione comprovante tale sicurezza;
  • opere che, sfruttando mezzi tecnologici, siano atte a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione da parte di soggetti portatori di handicap;
  • opere destinate alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti di terzi;
  • opere destinate alla prevenzione degli infortuni domestici.

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE


Dal 1998 i contribuenti potevano portare in detrazione dall'imposta lorda, fino a totale concorrenza della stessa, un ammontare pari al 41% (per il 1998 e il 1999 la percentuale era del 41% mentre per il 2000, 2001, 2002, 2003 era del 36%, con la legge finanziaria del 2005 si è prorogato fino al 31 dicembre 2006 la detrazione, prevedendo nuovamente l'innalzamento della quota dal 36% al 41%, ma con la circolare n.28/E del 4 agosto 2006 sono emersi i primi cambiamenti introdotti dal decreto Bersani 223/2006, che riduce la proroga fino al 30 settembre 2006 riabbassando dal 1 ottobre la detrazione al 36%) delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in particolare degli immobili a destinazione residenziale e delle loro pertinenze.
La fruizione del beneficio andava ripartita, a scelta del contribuente, in un periodo di 5 o di 10 anni.

  • Nel 2002 possono essere suddivise solo in 10 rate, restando comunque invariata la rateazione delle quote relative agli anni pregressi. Per ottenere la detrazione è necessario:
  • presentazione di apposita domanda/comunicazione;
  • rispettare le formalità e normative in tema di sicurezza ed igiene, urbanistica, edilizia ecc.;
  • effettuare il pagamento delle spese esclusivamente tramite bonifico bancario;
  • compilare l'apposita sezione della dichiarazione dei redditi.


E' importante dire che non vi è scadenza per quanto riguarda invece, il fruire della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale e l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di case di abitazione non di lusso.

QUANTO SI PUò DETRARRE



Detrazione IRPEF per affittuari per motivi di lavoro
L'importo massimo delle spese ammesse a fruire del beneficio della detrazione è pari ad Euro 48.000, tenendo però presente che:
# dal 1998 al 2001 l'importo massimo annuo è di lire 150.000.000 per immobile e per soggetto richiedente;

# dal 2002 il tetto massimo di spesa di € 77.468,53 (Lire 150.000.000) deve essere verificato tenendo conto anche di quanto speso dal 1998 in poi, nel caso in cui gli interventi di recupero consistano in una mera prosecuzione di interventi già cominciati in precedenti periodi.
Sul concetto di "tenendo conto di quanto speso dal 1998 in poi", nell'ambito della mera prosecuzione di interventi già cominciati, è recentemente intervenuta Detrazione IRPEF per affittuari per motivi di lavoro


l'Amministrazione Finanziaria precisando che la detrazione può essere determinata sull'importo che emerge dalla differenza tra Lire 150.000.000 e gli importi già spesi negli anni precedenti per lo stesso intervento, per cui, ad esempio, se si sono già spesi 140 milioni di lire nel 2001 per interventi che proseguono nel 2002, in quest'anno la detrazione spetta fino all'ammontare massimo di € 5.164,57 (Lire 10.000.000).

# dal 2003 al 2005 il tetto massimo di spesa, come per gli anni precedenti è calcolato in rapporto all'effettivo onere sostenuto nel 2003, ma il limite massimo di spesa sarà di 48.000 € contro i 77.468,53 (Lire 150.000.000) del 2002. Se gli interventi iniziati nel 2003 consistono nella mera prosecuzione dei lavori iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, è necessario considerare, nel predetto limite massimo di 48.000 €, anche le spese sostenute negli anni precedenti per le quali si è usufruito della detrazione.

# nel 2006 i contribuenti hanno fatto valere la detrazione Irpef del 41% su un limite massimo di spesa di 48.000 euro con la dichiarazione da presentarsi dal 2007.
Ma anche in questo caso la circolare n.28/E del 4 agosto, prima citata, ha apportato delle modifiche, prevedendo l'introduzione dal 1 ottobre 2006 del tetto massimo di 48.000 € sul quale usufruire dell'agevolazione, riferito ad ogni immobile sul quale effettuare i lavori e non più al singolo soggetto che ne sostenga le spese.

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